Voi lo sapevate che anche in caso di problemi con il Meccanico moto vicino a me Milano possiamo far valere i nostri diritti di consumatori?
E’ possibile ad esempio che, dopo aver pagato il prezzo della riparazione e aver ritirato il mezzo, il problema che ci aveva costretto a recarci in officina non sia stato effettivamente risolto. Cosa fare in questi casi? Come ci possiamo tutelare? Esiste una garanzia per i lavori di riparazione? In questo articolo cercheremo di fare chiarezza su cosa fare per difenderci in caso di problemi con il meccanico.
Che tipo di rapporto si instaura tra il cliente e il meccanico? Sicuramente non tutti sanno che, quando ci rivolgiamo ad un’officina per la riparazione della nostra auto, stiamo, in realtà, concludendo un vero e proprio contratto con il meccanico. Secondo l’art. 2222 del Codice civile infatti, si ha un contratto d’opera quando una parte si obbliga a compiere, in cambio di un corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
In pratica è quello che accade quando ci rechiamo in officina: il meccanico si impegna ad eseguire la riparazione concordata con il cliente mentre quest’ultimo si obbliga a corrispondere la somma pattuita per la riparazione. Certamente il fatto che si tratti di un rapporto regolato dal Codice civile non esclude l’applicabilità del Codice del consumo: anche in questi casi rivestiamo il ruolo di consumatori se il mezzo è destinato alla nostra vita privata (diverso il caso dei mezzi utilizzati per scopi professionali, come ad esempio un camioncino).
Come funziona la garanzia per i vizi dell’opera? A questo punto rispondiamo alla domanda su cosa fare se, dopo aver ritirato il nostro mezzo e aver corrisposto il prezzo della riparazione, ci si renda conto che il meccanico non ha svolto adeguatamente il proprio lavoro.
In questi casi il Codice civile e, nello specifico, l’art. 2226, prevede una specifica forma di tutela, ossia la garanzia per difformità o vizi dell’opera. Per poter usufruire di questa garanzia è necessario denunciare il disservizio al meccanico che ha effettuato la riparazione entro otto giorni dalla sua scoperta.
Poi, dopo aver fatto la denuncia, se il problema non si risolve bonariamente, il consumatore ha a disposizione un anno di tempo dalla restituzione del veicolo per agire e far valere tale garanzia. Come si fa la denuncia del vizio? Ovviamente, per una valida denuncia dei vizi, non basta chiamare il meccanico per lamentarsi del cattivo lavoro svolto.
E’ necessario utilizzare un mezzo idoneo a dimostrare l’invio e la corretta ricezione della denuncia, come raccomandate a/r o altri mezzi ad esse equiparabili tra i quali, ad esempio, la pec. Solo in questo modo, infatti, si può dimostrare di aver informato adeguatamente il meccanico del vizio, cosa che risulterebbe davvero difficile, se non impossibile, in caso di denuncia esclusivamente orale.
Che tutela per i disservizi del meccanico? Se il vizio è stato denunciato in maniera corretta e tempestiva, il Codice civile prevede due alternative: si può chiedere l’eliminazione del vizio, ossia la riparazione del veicolo a spese del meccanico, oppure la riduzione del prezzo pattuito in considerazione del danno subito.
Se, invece, la riparazione non può più essere effettuata perché le difformità o i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, si può chiedere la risoluzione del contratto che dà diritto ad ottenere la restituzione dei soldi versati per la riparazione.
Link Utili:
Una definizione dell’argomento Officina Scooter Milano data dalla famosa enciclopedia on line. (Wikipedia)